Accordo nazionale 07.12.2022 – congruità manodopera

Accordo nazionale 07.12.2022 – congruità manodopera

Con riferimento a quanto stabilito dall’accordo sindacale nazionale del 07/12/2022 avente ad oggetto la verifica della Congruità della manodopera in relazione agli interventi edilizi di cui, per comodità alleghiamo copia, riteniamo utile evidenziarvi alcuni aspetti determinanti per una corretta gestione degli adempimenti connessi a questo Istituto.

Rappresentiamo in primo luogo che l’accordo sindacale in parola, tra le altre cose, ha istituito una così detta procedura di alert ed ha puntualizzato le modalità operative della gestione della manodopera non registrata in cassa edile.

Per quanto riguarda la procedura di alert che avrà effetto dal 01.03.2023 , appare utile richiamare quelli che riteniamo i passaggi essenziali.

In occasione dell’inserimento di una denuncia di nuovo lavoro (in breve, DNL) nell’applicativo informatico denominato CNCE_EDILCONNECT , sarà inviata una e-mail – PEC all’impresa affidataria dei lavori (impresa principale) ed alla Stazione Appaltante (nel caso di lavori pubblici, da ora in avanti LLPP) con la quale si informerà il destinatario/i circa la presenza di un lavoro oggetto di verifica di congruità e per il quale all’ultimazione dello stesso dovrà essere necessariamente richiesta la certificazione di congruità. In particolare, detta certificazione di congruità dovrà essere richiesta nell’ambito dei LLPP in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori mentre, nell’ipotesi di lavori privati soggetti a verifica di congruità (pari o oltre 70.000 euro di lavori complessivi), prima di procedere al pagamento del saldo finale.

Ogni 3 del mese verrà inviata una e-mail/pec all’impresa principale, informandola circa l’avanzamento della congruità in relazione allo specifico intervento edilizio.

Per i lavori di durata superiore ai 30 giorni, 20 giorni prima dell’ultimazione degli stessi verrà inviata una e-mail/pec all’impresa principale (ed alla Stazione Appaltante nel caso di LLPP) circa la necessità di procedere alla richiesta di congruità una volta conclusi i lavori. In particolare, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori nel caso di LLPP, prima del pagamento del saldo per quanto riguarda i lavori privati.

A conclusione dei lavori, nell’ipotesi in cui non sia stata richiesta la certificazione di congruità si possono presentare due ipotesi.

  1. In caso di conseguimento della congruità , verrà inviata una e-mail/pec all’impresa affidataria dei lavori (ed alla Stazione Appaltante nel caso di LLPP) , rappresentando che l’intervEnto edilizio è congruo ed occorre richiedere la certificazione di congruità;
  2. In caso di assenza di congruità, verrà inviata una e-mail/pec all’impresa affidaria (ed alla Stazione Appaltante nel caso di LLPP), con la quale si rappresenterà all’impresa affidataria dei lavori di regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione pec ed a richiedere successivamente la certificazione di congruità; contestualmente verrà rappresentato alla stazione appaltante di non procedere al pagamento del saldo finale in assenza di certificazione di congruità dei lavori in parola. Nella missiva inviata sarà specificato che qualora non si ottemperi alla regolarizzazione nei termini previsti, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari) e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC.

Quest’ultima fase della procedura di cui al punto b), sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023 .

Per quanto riguarda le modalità di inserimento della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera (diversa da personale operaio) appare utile richiamare i seguenti aspetti:

1 – per le imprese edili con dipendenti , la manodopera apportata nella realizzazione dell’intervento edilizio  dal titolare artigiano, da soci lavoratori e collaboratori familiari dovrà essere inserita nell’apposita sezione della denuncia mensile dei lavoratori occupati mediante la piattaforma MUT;

2- per le imprese edili senza dipendenti, la manodopera apportata nella realizzazione dell’intervento edilizio dal titolare artigiano, dai soci lavoratori e dai collaboratori familiari dovrà essere inserita, previa registrazione a cura della stessa impresa senza dipendenti, sull’applicativo CNCE_EDILCONNECT, compilando l’apposito form ed indicando le ore di lavoro prestate (max 173/mese));

3 – per i lavoratori autonomi anch’essi, previa registrazione all’applicativo CNCE_EDILCONNECT, dovranno indicare le ore di lavoro prestate (max 173/mese), compilando l’apposito form. In via residuale ed alternativa alla modalità appena detta, vi sarà la possibilità di allegare la fattura che necessariamente dovrà contenere l’importo della manodopera prestata.

Riservandoci di fornirvi ulteriori indicazioni, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Accordo congruita

PROCEDURE ALERT

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